Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie intende erogare dei contributi al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni.
Le finalità di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, fanno riferimento a: a) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, anche attraverso la realizzazione delle Green Communities; b) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani; c) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli idroelettrici; d) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno; e) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile; f) interventi per l’accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli sociosanitari e dell’istruzione; g) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.
Le regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, di cui al comma 3, presentati dalle province nonché dalle città metropolitane.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 195.740.927
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