L’articolo 1, comma 1090, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ha istituto nello stato di previsione del Ministero un apposito Fondo per il commercio equo e solidale, convertito in decreto- legge del 23 agosto 2022 secondo cui:
“Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.”
Il Fondo per i prodotti del commercio equo e solidale si rivolge alle imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:
• essere aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del decreto direttoriale del 31 luglio 2023 n. 518, prodotti del commercio equo e solidale;
• essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
• risultare in attività;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
• non essere in situazione di difficoltà, così come definita dall’articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
• essere in regola con gli adempimenti fiscali;
• aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero a vario e/o diverso titolo;
• essere iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:
• nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni
• i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
• che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).
Imprese che, alla data di presentazione della domanda:
• siano aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale;
• siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
• risultino in attività.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2023 n. 518 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.
Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo PEC commercioequo@postacert.invitalia.it.
A pena di improcedibilità il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di rimborso (fondo perduto) fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale.
Il rimborso massimo concedibile a ciascun beneficiario è pari a Euro 10.000,00.
Per ulteriori informazioni e contatti accedi al sito https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/fondo-per-i-prodotti-del-commercio-equo-e-solidale